Speciale Esame avvocato 2011 - Corte Appello Lecce, Elenco Ammessi.

Pubblicato dalla Corte di Appello di Lecce l'elenco degli ammessi all'esame orale della sessione 2011 dell'esame di avvocato.
L'elenco è consultabile qui.

Pubblicato, inoltre il calendario delle prove orali e delle materie scelte dai candidati.

Futuro della Cassa di previdenza e assistenza. Da Paolo Rosa, un contributo.

da Paolo Rosa, un interessante contributo su bilancio tecnico e futuro della Cassa di previdenza e assistenza:

LAVORO previdenza | 22 Maggio 2012
Le Casse private dei professionisti stanno predisponendo i nuovi bilanci tecnici. Ma cos’è un bilancio tecnico?
di Paolo Rosa - Avvocato

Di questi tempi le Casse private di previdenza dei professionisti, in ottemperanza all’art. 24, comma 24, della legg...e 210/2011, stanno predisponendo i nuovi bilanci tecnici al fine di comprovare di avere il saldo previdenziale attivo per 50 anni. Non tutti sanno che cosa sia il bilancio tecnico. 

Il bilancio tecnico di un ente di previdenza è uno dei principali indicatori della stabilità dell’ente stesso ed ha lo scopo di valutarne l’equilibrio attuariale. Il bilancio tecnico può essere rappresentato con prospetti sintetici oppure analitici ed è corredato da una relazione in cui si riportano tutte le informazioni relative alla normativa di riferimento vigente alla data di elaborazione, alla collettività oggetto delle valutazioni, al sistema tecnico–finanziario di gestione, al quadro di ipotesi demografiche, economiche e finanziarie adottate e alla metodologia utilizzata. Gli enti previdenziali obbligati alla periodica redazione del bilancio tecnico sono principalmente i fondi di previdenza complementare a prestazioni definita, i fondi cd. preesistenti, la cui costituzione risale a periodi antecedenti l’entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, e le casse di previdenza professionali regolate dai decreti legislativi n. 509 del 30 giugno 1994 e n. 103 del 10 febbraio 1996.
L’introduzione dell’arco temporale di 50 anni per la valutazione del saldo previdenziale non è una novità perché era già previsto nel decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007.
Bilancio tecnico con proiezioni dati su un periodo di 50 anni. Il decreto, infatti, sottolineava l’opportunità che il bilancio tecnico sviluppasse proiezioni dei dati su un periodo di 50 anni, in base alla normativa vigente alla data dell’elaborazione, ai fini di una migliore cognizione dell’andamento delle gestioni nel lungo termine.
Nulla di nuovo quindi. Con la conseguenza che tutte le polemiche sorte per l’introduzione dell’arco temporale di 50 anni risultano totalmente pretestuose.
Del resto per chi si iscrive oggi all’Ente di previdenza di categoria con una prospettiva di lavoro 35 – 40 anni e una probabilità di vita residua al momento del pensionamento intorno ai 20 anni, è necessario dare la prova da parte dell’Ente previdenziale della sua esistenza in bonis per almeno 50 anni.
La proiezione dei dati attuariali deve avere come riferimento i dati più aggiornati relativi alle collettività di iscritti assicurati, alla situazione patrimoniale dell’Ente con riferimento al tasso di rendimento del patrimonio nell’ultimo quinquennio e qui si dovrà proiettare il rendimento reale piuttosto che quello nominale contabile, attribuzione e sviluppo dei redditi, ipotesi evolutive economico–finanziarie, determinazione del tasso di sostituzione calcolati con parametri coerenti con le ipotesi demografiche e macro economiche sottostanti la proiezione degli equilibri finanziari di medio e lungo periodo. Il tasso di sostituzione, pari al rapporto tra la pensione maturata al momento del pensionamento e l’ultimo reddito da lavoro va determinato con riferimento a figure tipo, sia uomini che donne, rappresentative degli iscritti alla Cassa, nel quadro di ipotesi specifiche adottate per il bilancio tecnico.
Il Ministro del Lavoro ha già fatto presente che a breve saranno emanati, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le linee guida per l’applicazione e l’interpretazione del comma 24, dell’art. 24, del decreto Salva Italia e delle relative modifiche contenute nel decreto Milleproroghe.
Più trasparenza sulla situazione finanziaria delle Casse di previdenza. La finalità del provvedimento è quella di conseguire una maggiore trasparenza nel rilevare la situazione finanziaria e, dunque, la sostenibilità di lungo periodo delle Casse private di previdenza.
In particolare, alla luce di quanto emergerà dalle valutazioni relative all’andamento del saldo previdenziale e contabile nei prossimi 50 anni, si stabilirà se possa essere possibile per le Casse proseguire nell’adozione delle regole previdenziali attualmente previste dai rispettivi regolamenti oppure sia per loro necessario passare al contributivo e introdurre un contributo di solidarietà sulle pensioni in erogazione.
Più specificamente, affinché ad una Cassa venga consentito di proseguire nell’adozione delle regole previdenziali attualmente in vigore, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:
- il saldo corrente (entrate contributive + interessi reali sui patrimonio al netto della spesa per prestazioni) dovrà essere in pareggio o in attivo nell’intero arco dei 50 anni;
- il saldo previdenziale (entrate contributive al netto della spesa per prestazioni) a 50 anni non dovrà essere negativo.
I bilanci attuariali di Cassa Forense oggi non rispettano i parametri indicati dal Ministro del Lavoro.
Attendiamo quindi l’emanazione delle nuove linee guida per fare il punto della situazione.
Paolo Rosa
Benvenuti nel blog “L’Alternativa” un’associazione apartitica, aperta agli avvocati ed agli operatori del diritto e del mondo giudiziario, che persegue finalità eminentemente culturali e sociali, con il precipuo obiettivo di promuovere e sviluppare una coscienza critica del valore e della pratica della giustizia.

Interesse primario de “L’Alternativa” è favorire la coesione della classe forense e la cooperazione con le altre categorie professionali, mediante la organizzazione di incontri e seminari e la indizione di borse di studio e contribuire alla soluzione dei problemi inerenti alla professione, con particolare attenzione alla condizione dei giovani avvocati.

Il blog "Alternativa-lex", in collaborazione con gli Uffici Giudiziari del distretto di Brindisi propone una rassegna periodica delle sentenze e dei provvedimenti più interessanti emessi dalla magistratura brindisina.

Per segnalare sentenze, inviare materiale e contatti, scrivere una mail a

alternativalex@email.it






Litisconsorzio necessario tra assicuratore e responsabile del danno.

Tribunale di Brindisi - Sezione Unica - Sentenza n. 257 del 14-02-2011: "Pertanto il giudice di prime cure ha del tutto legittimamente emesso pronuncia di condanna direttamente nei confronti del B., terzo chiamato in causa dalla compagnia assicuratrice convenuta (a seguito di c.d. laudatio auctoris), ritenendolo esclusivo responsabile del sinistro oggetto di causa." 
Quando opera, come nel caso di specie, una siffatta estensione automatica della domanda al terzo chiamato, il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza incorrere nel vizio di extrapetizione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, n. 13165/2007).

...

Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 21.9.2010, il cui verbale deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato B.N. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brindisi n. 903/05 (depositata il 19.12.05), deducendo  quali motivi di gravame 1) violazione dell'art. 102 c.p.c. e dell'art. 23 1. n. 990/69, 2) carenza di motivazione in ordine alla prova dell'an debeatur, 3) violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; 4) carenza di prova in ordine al quantum.

Instaurato il contraddittorio, si costituivano gli appellati Nuova Tirrena s.p.a., Fondiaria - SAI s.p.a. e D.P.U, chiedendo tutti il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite.C. N. rimaneva contumace.L'appello rivelandosi infondato deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.

Turnista Trenitalia - Diritto al pasto aziendale - Contrattazione aziendale - Accoglimento Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro - Sentenza n. 0051 del 12 Gennaio 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Cristina Mattei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa discussa all'udienza dell' 11.1.2011, promossa da:
L.G.A., rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall' avv. M. Moretti
Ricorrente

CONTRO

Trenitalia s.p.a., rappresentata e difesa, con mandato in calce alla copia notificata del ricorso, dall'avv. C. Motta
Resistente

Oggetto: Diritto al pasto aziendale.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 9.3.2010, così provvede:
Accoglie il ricorso e dichiara che il ricorrente, a far data dall' 1.08.2009 e fino al 28.2.2010, ha diritto alla corresponsione di n. 106 buoni pasto, nel corrispondente valore economico, e, precisamente:
- di un buono pasto del valore economico di € 6,20 per i giorni in cui ha prestato servizio nel turno di mattina;
- di n. 1 buono pasto del valore economico di € 6,20 per i giorni in cui ha prestato servizio nel 2 o turno pomeridiano dalle 14.00 alle 21.12 e dalle 14.10 alle 21.22. Condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente n. 106 buoni pasto, nel corrispondente valore economico, oltre interessi e rivalutazione dal dì di maturazione del diritto e sino al soddisfo.
Spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Maltrattamenti a minore in famiglia - Genitrice condannata al risarcimento dei danni

Tribunale penale di Brindisi - Sentenza n. 003 del 24 gennaio 2012

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari dott. Maurizio SASO all'udienza preliminare del 10 Gennaio 2012 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
nei confronti di :
D. P.
LIBERA PRESENTE
P.C.: C. V. difesa dall' Avv.to Tiziana PETRACHI del Foro di Lecce
IMPUTATA
del reato p. e p. dall'art. 572 comma 1 e 2 c.p. perché, in più occasioni e con condotte, omissive o commissive, ripetute nel tempo, in modo sistematico ed abituale, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, sottoponeva la figlia minore C. V. affidata alla responsabilità e alla cura genitoriale, a gravi maltrattamenti consistiti in offese, umiliazioni, privazioni, punizioni, molteplici fatti vessatori e violenti che disconoscevano e calpestavano la dignità di persona umana della vittima; in particolare:

a) infliggeva alla stessa bambina sofferenze fisiche e morali picchiandola spesso e senza alcun motivo anche con un cucchiaio di legno a procurarle lividi su tutto il corpo;

b) la costringeva a stare per ore seduta o sdraiata sul piccolo divano dove dormiva con la coperta in testa (e proibendole di alzarsi) o con la testa tra le mani poggiata sul tavolo perché non voleva guardarla in faccia (motivazione che riferiva alla stessa bambina dicendole "bascia la capu");

c) le mostrava continuamente tutto il disamore, l'odio ed il disprezzo che nutriva nei suoi confronti, privandola di ogni punto di riferimento affettivo (anche rivolgendole per esempio, in una circostanza successiva ad un episodio di vomito patito dalla bambina, l'espressione "mueri");

d) non cucinava per lei, non la faceva sedere a tavola per il pranzo riservandole solo gli avanzi per la cena, le impediva di mangiare e di bere tanto l'acqua quanto il latte che non le somministrava adducendo una inesistente allergia alimentare al lattosio;

e) le impediva di alzarsi per andare in bagno fino al punto di farla urinare addosso;

f) non le faceva vedere la televisione e non la faceva uscire di casa e non la portava con sé nelle visite ai parenti e le riservava un trattamento discriminatorio rispetto a quello riservato alla sorella A.;

g) non si preoccupava dello stato di salute fisica e psicologica della bambina omettendo di prestarle ogni cura e di farla visitare dal medico di base.

Con queste condotte sopra descritte cagionava per colpa alla piccola V. lesioni personali gravi procurandole uno stato di denutrizione e malnutrizione che impediva un regolare sviluppo ed accrescimento nella statura e nel peso corporeo (notevolmente inferiori alla media) e nella capacità cognitive e di apprendimento, nonché un indebolimento permanente della funzione visiva consistente in una grave miopia pari a diverse diottrie per ogni occhio (conseguente al distacco traumatico della retina provocato da percosse).

Fatti commessi in Francavilla Fontana, fino al 24 novembre 2004 (prescrizione ordinaria 24/11/2012).

Insidia,manutenzione,illuminazione,onere della prova,curva

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica,in persona del giudice designato Donatella De Giorgi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 469 del R.G. 2001, TRA C.P., rappresentato e difeso dall'avv. G. Carriero, procuratore domiciliatario;
- attrice -

CONTRO COMUNE di BRINDISI in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli avv. F. Trane e M. Canepa, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio legale del Comune;
- convenuto -

Con l'intervento di

S. spa, in persona del legale rappresentante Rappresentata e difesa dall'avv. A. Magli, procuratore domiciliatario;
- terza chiamata -

REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante p.t.
Rappresentata e difeso dall'avv. F. Sindaco, elettivamente domiciliato in Brindisi presso l'Ufficio del Demanio Regionale;
- terza chiamata -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato C.P. ha convenuto in giudizio il Comune di Brindisi esponendo che il 2.7.2000 l'instante percorreva alla guida del proprio motociclo, trasportando la moglie U.P., la via ... , nell'abitato di Brindisi; a causa della presenza di numerosi aghi di pino non percettibili per l'insufficiente illuminazione della strada, la moto da lui condotta perdeva aderenza, con conseguente caduta della moto nel canale di scolo delle acque piovane costeggiante la strada;


Supplenza su posto vacante – durata annuale con termine al 31 agosto.

L’art. 4 della L. n. 124/99 (che disciplina la materia delle supplenze nella scuola) non opera alcuna distinzione in relazione alla graduatoria da cui si attinge (graduatoria di istituto o graduatoria provinciale), ma prevede esclusivamente la differenza tra posti vacanti e posti non vacanti: nel primo caso la durata della supplenza sarà annuale e coinciderà con la chiusura dell’anno scolastico (31 agosto), nel secondo terminerà alla cessazione delle attività didattiche (30 giugno).
Conferma quanto sopra lo stesso D.M. n. 430/00 (regolamento delle supplenze), stabilendo che le supplenze annuali sono riferite ai posti vacanti e che in tale caso il termine della supplenza è il 31 agosto (cfr. art. 1 comma 1 lett. a) e comma 6 lett. a).


Tribunale di Brindisi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa discussa all’udienza del 3.2.2010, promossa da:
[omissis], nato il [omissis] in [omissis], rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall’avv.to [omissis]
Ricorrente

CONTRO

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Dirigente Generale p.t. e del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi, rappresentato e difeso dal funzionario, dott. [omissis],
Resistente

NONCHE’

Istituto Superiore I.I.S.S. “[omissis]” di [omissis], in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. [omissis]
Resistente

Oggetto: illegittima apposizione termine su incarico supplenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto depositato il 22.6.2007, il ricorrente di cui in epigrafe – in servizio presso l’istituto scolastico convenuto in qualità di collaboratore scolastico – affermava di aver ricevuto un incarico a tempo determinato da parte del dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “[omissis]” per lo svolgimento di una supplenza su posto vacante di assistente tecnico fino al 30.6.2006.