Insidia,manutenzione,illuminazione,onere della prova,curva

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica,in persona del giudice designato Donatella De Giorgi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 469 del R.G. 2001, TRA C.P., rappresentato e difeso dall'avv. G. Carriero, procuratore domiciliatario;
- attrice -

CONTRO COMUNE di BRINDISI in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli avv. F. Trane e M. Canepa, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio legale del Comune;
- convenuto -

Con l'intervento di

S. spa, in persona del legale rappresentante Rappresentata e difesa dall'avv. A. Magli, procuratore domiciliatario;
- terza chiamata -

REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante p.t.
Rappresentata e difeso dall'avv. F. Sindaco, elettivamente domiciliato in Brindisi presso l'Ufficio del Demanio Regionale;
- terza chiamata -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato C.P. ha convenuto in giudizio il Comune di Brindisi esponendo che il 2.7.2000 l'instante percorreva alla guida del proprio motociclo, trasportando la moglie U.P., la via ... , nell'abitato di Brindisi; a causa della presenza di numerosi aghi di pino non percettibili per l'insufficiente illuminazione della strada, la moto da lui condotta perdeva aderenza, con conseguente caduta della moto nel canale di scolo delle acque piovane costeggiante la strada;



sul luogo del sinistro interveniva la pattuglia della Polizia municipale di Brindisi che redigeva rapporto (in atti); in conseguenza del fatto il motociclo riportava danni per già Euro ..., come da preventivo in atti, oltre che spese di recupero e trasporto, come da fattura in atti;
l'instante riportava gravi lesioni personali che rendevano necessario il trasporto in ospedale;
l'instante riportava postumi invalidanti pari al 20%, un periodo di ITT di giorni 116 ed un ulteriore periodo di ITP di giorni 92;
la responsabilità del fatto è da ascriversi ai sensi dell'art 2043 cc al Comune di Brindisi che avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione della strada, cui era tenuto.
Ha chiesto pertanto accertarsi la responsabilità del Comune per il sinistro in parola per insufficiente manutenzione della sede stradale, causa esclusiva dei danni subiti dall' attore con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni (patrimoniale, biologico e morale) nella misura di € 53.905,73 per danno biologico permanente, € 25.822 per danno patrimoniale, o nella diversa somma accertata in giudizio, oltre € 3756,29 ed € 72,30 per danni al motociclo e spese di recupero; con vittoria delle spese di lite da porre a carico della parte soccombente.
Si costituiva il Comune di Brindisi in persona del Sindaco p.t, che preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva di chiamare in giudizio S.A spa (quale società appaltatrice del servizio di pulizia delle strade del Comune di Brindisi) e la Regione Puglia (quale proprietaria degli alberi da cui sarebbe caduto il fogliame), concludendo nel merito per il rigetto della domanda sia nell'an che nel quantum ed in subordine per una pronuncia che manlevasse l'Amministrazione comunale in caso di accoglimento della domanda attrice, con vittoria delle spese di lite a carico del soccombente.
Nelle note conclusive inoltre dichiarava di non accettare il contraddittorio su un' eventuale nuova domanda eventualmente formulata dall' attore ai sensi dell' art 2051 cc.
Si costituiva la S. spa che concludeva per il rigetto della domanda di garanzia proposta dal Comune di Brindisi, nonché per il rigetto della domanda attrice, con vittoria delle spese di lite a carico del soccombente.
Nel merito evidenziava il corretto svolgimento dell'attività di pulizia di via ..., effettuato regolarmente sia il giorno dei fatti che nei giorni precedenti e seguenti il sinistro.
Si costituiva la Regione Puglia che preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva (non sussistendo alcun nesso causale tra l'essere proprietaria degli alberi ed il fatto lesivo asseritamente prodotto dalla caduta di fogliame sulla sede stradale), concludendo nel merito per il rigetto della domanda con condanna delle spese di lite a carico del soccombente.
La causa, acquisiti i documenti agli atti, espletata istruttoria orale (interrogatorio e prova testi) e ctu medica, è stata rinviata per precisazione conclusioni all'udienza del 9.11.2010 e poi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda non è sufficientemente provata a va dunque rigettata.
Non è contestato e comunque risulta provato (anche in virtù del rapporto redatto dalla Polizia municipale di Brindisi) il sinistro avvenuto verso le ore 01 del 2.7.2000 su via ... in Brindisi che vedeva coinvolti C. P., odierno attore, e U.P., rispettivamente conducente e passeggero del motociclo.
Dai rilievi planimetrici risulta altresì che il fatto si verificava su un tratto stradale curvilineo, costeggiato, da un lato, dal mare, dall' altro, da un canale di scolo delle acque, ove la moto finiva la corsa dopo aver lasciato tracce di scarrocciamento lunghe 10 mt all'interno del canale di scolo. Inoltre sul bordo delle strada sono piantati alberi di pino ed altre essenze alboree.
E' altresì provato (agenti C. e M. della Polizia municipale intervenuti sul luogo del sinistro) che la sede stradale era coperta da un manto di aghi di pino.
Gli agenti non hanno ravvisato la presenza di tracce di frenata della moto ma solo tracce di slittamento dei pneumatici sul manto di aghi di pino, ciò desumendo dalla presenza di cumuli di aghi di pino sui bordi del segmento di slittamento che proseguiva sino al canale di scolo (ove peraltro si erano formati cumuli di aghi di pino trascinati dalla moto in scivolamento).
Gli agenti, poi, hanno evidenziato che l'illuminazione della strada era scarsa, fatto che li aveva indotti a fare ricorso agli strumenti di illuminazione dei Vigili del fuoco per effettuare i rilievi e rimuovere i mezzi.
Gli agenti sentiti come testi hanno inoltre dichiarato che la notte dei fatti non erano giunte segnalazioni di ulteriori sinistri in via Vespucci.
I testi indicati dal Comune, dipendenti dell'ufficio tecnico comunale, hanno dichiarato che l'impianto di illuminazione di via Vespucci era di recente realizzazione (circostanza documentata anche dal certificato di ultimazione dei lavori del gennaio 2000) e conforme alla normativa comunitaria, essendosi peraltro utilizzato fonti illuminanti di potenza maggiore rispetto a quella prevista dalla normativa vigente e che non erano stata segnalate anomalie di funzionamento nella notte dei fatti.
In relazione allo stato di manutenzione della strada nel giorno dei fatti, nessuno dei testi indicati da S. spa (che all'epoca dei fatti aveva in appalto il servizio di pulizia della strade del Comune di Brindisi), tutti dipendenti della detta società, al pari del teste de relato C. (dipendente S. che coordinava il servizio di spazzamento delle strade) è stato in grado di ricordare se in data 30 giugno e 1 luglio 2000 fosse stato regolarmente effettuato il servizio di spazzamento di viale ....
Né elementi certi in tal senso si possono desumere dalla deposizione resa da altro dipendente S. (G., direttore della filiale di Brindisi), il quale si è limitato ad indicare la prassi seguita dagli operatori della S. di effettuare quotidianamente la pulizia delle strade, senza tuttavia fornire elementi specifici attestanti l'avvenuto spazzamento di via ... il giorno del sinistro.
Peraltro il teste C. ( dipendente S. ) ha precisato che talvolta era accaduto che personale della Polizia municipale di Brindisi sollecitasse la S. ad effettuare lo spazzamento di via ..., luogo molto frequentato dai giovani. Ha inoltre aggiunto che il servizio di spazzamento di via ..., che in origine veniva effettuato una volta al giorno (nell'arco orario 6,30 - 11), successivamente fu organizzato anche in orario notturno (verso le ore 24), pur non sapendo indicare a partire da quando ciò fosse accaduto (ossia se prima o dopo il 1.7.2000).
Orbene le riferite emergenze istruttorie non appaiono idonee a fornire una prova adeguata del nesso causale tra la presenza degli aghi di pino sulla carreggiata e lo scivolamento della moto del C..
Va infatti rilevato che nessun teste ha assistito al sinistro, sì da fornire elementi oggettivi sulla '"dinamica del sinistro e sulla condotta di guida del C., fatti che pertanto vanno desunti dagli elementi indiziari offerti dal rapporto dei Vigili urbani e dalla successiva deposizione testimoniale degli agenti.
Orbene, l'unico elemento indiziario circa il nesso causale tra la presenza sulla strada di un manto di aghi di pino e la perdita di aderenza della moto è offerto dal contenuto del rapporto (e dalla successiva deposizione) dei vigili urbani intervenuti immediatamente dopo i fatti, i quali hanno evidenziato che il manto stradale era interamente coperto da un manto di aghi di pino, senza alcun cenno ad elementi attestanti il coinvolgimento di altri veicoli ovvero ad ostacoli di diverso tipo, sicchè è logico inferire che l'anomala presenza di un manto di aghi di pino tale coprire l'intera carreggiata potrebbe avere avuto un' efficienza causale nella perdita di aderenza della moto e nel suo conseguente scivolamento sulla sede stradale e nel canale di scolo.
Tuttavia tale elemento indiziario non appare dotato di un grado di univocità tale da poterlo ritenere idoneo da solo a provare il nesso causale, e ciò alla luce delle seguenti circostanze fattuali: il sinistro è avvenuto su un tratto curvilineo della strada, a dire degli stessi Vigili, scarsamente illuminata, le tracce di scivolamento, sia sulla carreggiata, sia all'interno del canale di scolo, sono lunghe vari metri, la moto ha riportato danni rilevanti, non sono stati segnalati altri sinistri in quella notte, nonostante sia emerso che via Vespucci fosse un luogo di ritrovo dei giovani brindisini.
Tali circostanze inducono logicamente a ritenere che la velocità di guida tenuta da C. non fosse adeguata alle accertate condizioni dei luoghi (in curva, in orario notturno con insufficiente visibilità) come comprovato anche dalle lunghe tracce di scarrocciamento e dai rilevanti danni alla moto, in violazione delle norme di comune prudenza e dell'art 141 CdS.
Non possono infatti, in parte qua, costituire prova di una ridotta velocità del motociclo le valutazioni espresse dai Vigili urbani intervenuti, i quali hanno desunto la detta circostanza dall'assenza di tracce di frenata, il che oltre a non costituire un elemento univoco di una velocità ridotta, risulta poco aderente alla realtà, alla luce del fatto che quel tratto di strada nella notte del 1.7.2000 (in piena estate) era stato percorso verosimilmente da un elevato numero di giovani motociclisti che avevano il loro luogo di ritrovo proprio in via Vespucci, mentre non risulta segnalato alcun altro sinistro.
Ciò, pertanto, porta fondatamente a ritenere che la cospicua presenza di aghi di pino sulla carreggiata e la scarsa illuminazione della zona non costituisse in realtà una imprevedibile ed inevitabile fonte di pericolo nei termini allegati dall'attore, poiché in tal caso il frequente transito sulla strada di giovani motociclisti avrebbe necessariamente dovuto comportare conseguenze dannose ben maggiori rispetto a quanto accertato dai Vigili Urbani, che hanno rilevato solo il sinistro per cui è giudizio.
Le circostanze ora svolte inducono dunque a ritenere non adeguatamente provato il nesso causale tra la presenza di aghi di pino sulla sede stradale scarsamente illuminata e la perdita di controllo della moto da parte di C., che allo stato potrebbe essere riconducibile a diversi fattori, prima tra tutti una condotta di guida del C. non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo.
Tanto comporta il rigetto della domanda principale e impone un mero cenno alla domanda di garanzia proposta dal Comune nei confronti di S. spa e della Regione Puglia, al solo fine della pronuncia sulle spese di lite.
Appare ingiustificata la chiamata in giudizio della Regione Puglia, mera proprietaria degli alberi di pino, atteso che già dalle allegazioni dell' attore il fatto causativo del danno veniva indicato nell' omessa manutenzione della sede stradale, laddove la carreggiata non risultava pulita, come invece previsto dall'art 14 CdS, ma ricoperta da un manto di aghi di pino non visibili per una insufficiente illuminazione, sicchè nessun addebito appariva, anche in via di mera ipotesi, riferibile al mero proprietario degli alberi, con la conseguenza che il Comune va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Regione Puglia poiché immotivatamente chiamata in giudizio.
Diversamente, avendo il Comune affidato la pulizia e lo spazzamento delle strade cittadine alla S. spa e non avendo quest'ultima fornito la prova di aver regolarmente effettuato la pulizia di via Vespucci nel giorno dei fatti, va disposta la compensazione delle spese di lite tra Comune e S. spa.
Vanno del pari compensate le spese di lite tra l'attore ed il Comune di Brindisi, attesa l'esistenza di indizi di una condotta colposa del Comune e/o della S., sia pure non sufficienti a provare il nesso causale.
Le spese di ctu vanno invece poste definitivamente a carico dell'attore C. per il principio di soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da C. P. con atto di citazione ritualmente notificato a Comune di Brindisi in persona del Sindaco p.t., e con l'intervento di Regione Puglia e S. spa, nel contraddittorio delle parti costituite così provvede:

1 ) rigetta la domanda.
2) Spese compensate tra C.P. e Comune di Brindisi e tra questo e S. Spa.
3) condanna il Comune di Brindisi al rimborso delle spese di lite sostenute dalla Regione Puglia che si liquidano in € 2852,34 di cui € 102,34 per spese, € 1250,00 per diritti ed € 1500,00 per onorari, oltre 12,5% spese generali, CAP ed IVA come per legge; 4) spese di CTU definitivamente a carico di C. P. Brindisi, 21.2.2011.

Nessun commento:

Posta un commento