Turnista Trenitalia - Diritto al pasto aziendale - Contrattazione aziendale - Accoglimento Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro - Sentenza n. 0051 del 12 Gennaio 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Cristina Mattei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa discussa all'udienza dell' 11.1.2011, promossa da:
L.G.A., rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall' avv. M. Moretti
Ricorrente

CONTRO

Trenitalia s.p.a., rappresentata e difesa, con mandato in calce alla copia notificata del ricorso, dall'avv. C. Motta
Resistente

Oggetto: Diritto al pasto aziendale.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 9.3.2010, così provvede:
Accoglie il ricorso e dichiara che il ricorrente, a far data dall' 1.08.2009 e fino al 28.2.2010, ha diritto alla corresponsione di n. 106 buoni pasto, nel corrispondente valore economico, e, precisamente:
- di un buono pasto del valore economico di € 6,20 per i giorni in cui ha prestato servizio nel turno di mattina;
- di n. 1 buono pasto del valore economico di € 6,20 per i giorni in cui ha prestato servizio nel 2 o turno pomeridiano dalle 14.00 alle 21.12 e dalle 14.10 alle 21.22. Condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente n. 106 buoni pasto, nel corrispondente valore economico, oltre interessi e rivalutazione dal dì di maturazione del diritto e sino al soddisfo.
Spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.3.2010, il ricorrente di cui in epigrafe - premesso di essere dipendente di Trenitalia s.p.a., con profilo professionale di "Specialista Tecnico Commerciale", livello D l - Tecnici Specializzati - del vigente CCNL del 2003 e di prestare servizio presso l'Ufficio Biglietteria - Assistenza alla Clientela della Stazione di Brindisi - esponeva che, in virtù delle predette mansioni, il suo orario di servizio, durante il periodo dall' 1.8.2009 al 28.02.2010, aveva avuto la seguente estensione oraria, in turni avvicendati su due periodi giornalieri: mattina dalle 7.00 alle 14.12 o dalle 6.30 alle 13.42, o ancora dalle 6.58 alle 14.10 (lo turno); pomeriggio dalle 14,00 alle 21,12, o dalle 14.10 alle 21.22, o ancora dalle 13.05 alle 20.17.
Appartenendo al personale addetto ai turni, affermava il proprio diritto alla fruizione di un ticket restaurant, limitatamente alle giornate in cui aveva prestato servizio nel l° turno di mattina e di un ticket restaurant per le giornate nelle quali aveva prestato servizio nel 2° turno di pomeriggio, per impossibilità oggettiva e soggettiva di consumare, rispettivamente, il pranzo e la cena nella propria abitazione nelle fasce orarie concordate e cioè 12.00 - 14.00 e 19.00 - 21.00.
Fondava il proprio diritto sulle disposizioni di cui all'art. 19 del CCNL Aziendale di gruppo F.S. del 16 aprile 2003, precisando che la propria abitazione, sita in S., distava circa 60 km dalla sede di lavoro.
Rilevava che, nonostante il chiaro tenore della norma citata, la società convenuta non aveva riconosciuto alcun ticket restaurant e chiedeva, pertanto, che fosse riconosciuto il proprio diritto alla fruizione dei tickets restaurant con le modalità indicate in applicazione dell'art. 19 richiamato.
Pertanto, stante l'assenza di mensa aziendale presso la località di servizio nonché la limitata apertura giornaliera del servizio sostitutivo di mensa presso il ristorante MaRiPa (che non consentiva ai ferrovieri turnisti di consumare la cena dal lunedi al sabato nella fascia oraria concordata, né pranzo e cena nei giorni di Domenica e festivi (come emergente dal documento allegato al n. 4 del fascicolo del ricorrente) e quindi in considerazione della evidente, oggettiva e soggettiva impossibilità di poter consumare i pasti presso la propria abitazione nelle fasce orarie 12,00-14,00 e 19,00-21,00, chiedeva al giudice del lavoro di: riconoscere il proprio diritto a fruire del pasto aziendale nella misura prevista e contemplata dall'art. 19 comma l letto B) del Contratto Aziendale di Gruppo F.S. del 16.4.2003; per l'effetto, riconoscere e dichiarare il proprio diritto a fruire dei buoni - pasto dal 1.8.2009 al 28.2.2010, nella misura di n. 1 buono per i giorni in cui aveva prestato servizio nel l ° turno di mattina e di n. 1 buono per i giorni in cui aveva prestato servizio nel 2° turno di pomeriggio, con la condanna della società convenuta alla corresponsione del controvalore economico di n. 116 tickets restaurant per il predetto periodo (come da conteggi elaborati in base allo stato di presenza - servizio, allegati in atti), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì di, maturazione del diritto a quello di effettivo soddisfo.

Con memoria si costituiva in giudizio la resistente, la quale contestava in fatto e diritto gli assunti del ricorrente, evidenziando che i turni presi in considerazione dall'art. 19 del CCNL del 2003 sono solo quelli che iniziano o terminano nelle fasce orarie concordate, con conseguente esclusione dei turni, come quelli osservati da parte ricorrente, che ricadono interamente nelle fasce orarie previste dalla contrattazione collettiva. Sosteneva infatti che il CCNL di categoria non prevede la possibilità di interrompere il servizio per consumare il pasto, conseguentemente affermando che l'art. 19 deve applicarsi alle sole ipotesi in cui il turno cessi immediatamente prima o durante le fasce orarie concordate per la consumazione del pasto aziendale.

Aggiungeva poi che il diritto alla fruizione dei tickets restaurant è collegato alla impossibilità di consumare il pasto presso la propria abitazione, da valutarsi alla luce del tempo di percorrenza.
Non contestava che l'abitazione del ricorrente, sita in S. dista più di 10 km dalla sede di lavoro.
Sosteneva che, nella specie, non' può riconoscersi al ricorrente alcun diritto al buono pasto per tutte le volte in cui lo stesso ha prestato servizio durante il primo turno di mattina e per tutte le volte in cui ha prestato servizio nei turni pomeridiani 14.00 - 21.12. e 14.10 - 21.22, stante la totale o quasi totale coincidenza dell'orario di lavoro con le fasce orarie 12.00 - 14.00 e 19.00 - 21.00 e la mancata previsione nell'art. 19 del CCNL del 2003 di un intervallo in ambito lavorativo per la consumazione del pasto. Allegava di avere già corrisposto al ricorrente n. lO buoni pasto in relazione ai giorni in cui lo stesso aveva prestato servizio nel turno pomeridiano 13.05 - 20.17, attesa la sussistenza, in tale ipotesi, dei fatti costitutivi previsti dalla norma contrattuale al fine del riconoscimento del diritto al buono pasto.
Concludeva quindi per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

All'udienza del 14.12.2010, il ricorrente prestava acquiescenza ai conteggi esibiti e depositati dalla società resistente, dai quali si evince che i buoni pasto spettanti al ricorrente, per il periodo dedotto in ricorso, sono n. 106 e non n.116. All' odierna udienza, previa discussione orale, la causa veniva decisa sulle conclusioni delle parti in atti come da sentenza allegata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente va rilevato che è pacifico in fatto che il ricorrente ha espletato le proprie mansioni, nel periodo indicato in ricorso, osservando un orario di lavoro articolato in turni avvicendati, suddivisi nella maniera già indicata nella parte narrativa della presente decisione; è altresì pacifico che il ricorrente ha lavorato presso la stazione ferroviaria del Comune di Brindisi e che egli risiede in S., che dista dalla sede di lavoro più di 10 km.
Chiarite tali circostanze in fatto, si rileva che la presente fattispecie, in relazione al diritto rivendicato, è disciplinata dall' art. 19 del CCNL Aziendale di gruppo F.S. del 16 aprile 2003, il quale, sotto la rubrica "Pasti aziendali" dispone:
"1. Il lavoratore che si trovi nelle condizioni previste nei punti sottoelencati fruirà del pasto aziendale, limitatamente alle giornate in cui presta servizio, nelle mense aziendali o nei servizi sostitutivi di mensa aziendale:
1.1 Nellefasce orarie dalle 12.00 alle 14.00 e/o dalle 19.00 alle 21.00 A) .....
B) personale addetto ai turni:
- quando espleta il proprio servizio nel l° e nel 3° turno ed ha come intervallo il 2° turno. In tal caso può consumare sia il pranzo che la cena qualora sia impossibilitato a raggiungere la propria abitazione (dimora) e consumare i pasti nelle fasce orario 12.00-14.00 e 19.00- 21.00 prima di ritornare in servizio.
Si presume che non vi sia possibilità di rientro quando il tempo occorrente per i viaggi di andata e ritorno dal posto di lavoro alla dimora sia superiore a 2 ore oppure quando la distanza per l'andata e il ritorno tra posto di lavoro e dimora sia superiore a 20 km.; - quando inizia o termina il turno in orari che. tenendo conto dei tempi di percorrenza. non gli consentano di consumare il pasto presso la propria abitazione (dimora) nelle
fasce orarie concordate 12.00 -14.00 e 19.00 - 21.00. ( ).
Le aziende, in mancanza della mensa aziendale o di servizi sostitutivi della stessa (locali convenzionati), erogheranno al personale che ne debba fruire, per ciascun pasto, ticket restaurant di valore pari a euro 6,20".
Ciò posto, giova preliminarmente precisare che il CCNL '96-99, all' art. 27, letto C disciplinava analoga fattispecie del diritto al pasto aziendale e si riferiva espressamente al personale addetto a turni rotativi, laddove, per comune accezione, il turno rotativo è quello che si articola su tutti i turni a rotazione. A questo proposito chi scrive ritiene che la previsione di cui al n. 1 della letto C) dell' art. 27 riguardava il personale che espleta il proprio servizio nel 1 ° e nel 3° turno, con intervallo nel 2°, dal che si sarebbe dovuto evincere che le parti avessero usato il termine rotativo non in senso rafforzativo, ma nel suo vero significato, concedendo il buono pasto solo a chi è impegnato in detti turni, con l'effetto che la previsione di cui al n. 2 della medesima lettera C), doveva intendersi riferita, secondo quella che appariva essere stata la comune intenzione delle parti, al solo personale addetto a turni rotativi che, al di fuori dell' ipotesi di cui al n. 1, iniziasse o terminasse il turno in orari che non consentissero di consumare i pasti nella propria abitazione nelle più volte indicate fasce orarie.
Si deve tuttavia rilevare che nella lettera B dell' art. 19 riportato non è più dato rinvenire alcun riferimento espresso ai turni rotativi; la lettera B, infatti parla solo di "personale addetto ai turni", laddove l' art. 22 del CCNL delle attività ferroviarie del 16.4.2003 (espressamente richiamato dal contratto aziendale predetto) al punto 1.6 prevede che l'orario di lavoro giornaliero può essere articolato: "a) in turni avvicendati nelle 24 ore; b) in turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: personale impiegato in attività di condotta o di scorta, ovvero navigante); c) in turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda); d) su prestazione unica giornaliera".
Come si vede, la nuova normativa contrattuale non consente di effettuare più alcuna distinzione tra personale addetto a turni rotativi e personale addetto a turni c.d. "in seconda" , con l'effetto che a partire dal 1.8.2003 le disposizioni recepite nell' art. 19, letto B, del Contratto aziendale richiamato devono intendersi applicabili al lavoratore addetto a turni avvicendati su due periodi giornalieri.
Tale risultando il dato normativo contrattuale, è opportuno esaminare separatamente le due ipotesi previste alla lettera B dell' art. 19 riportato, in quanto contraddistinte da presupposti diversi su cui fondare il diritto odiernamente invocato.
La prima ipotesi è relativa all' adibizione al primo e terzo turno, con intervallo del secondo, il pranzo e la cena possono essere consumati se il dipendente sia impossibilitato a raggiungere- l' abitazione e consumare i pasti nelle fasce orarie 12.00- 14.00/19.00-21.00 prima di ritornare in servizio. La norma, poi, individua presuntivamente due ipotesi in relazione alle quali deve escludersi la possibilità di rientro, e cioè, quando il tempo occorrente per i viaggi di andata e ritorno dal posto di lavoro alla dimora sia superiore a due ore, oppure quando detta distanza sia superiore a 20 chilometri. La presunzione di impossibilità di rientro è legata a due condizioni tra loro alternative e non concorrenti, l'una fondata sul tempo di percorrenza, l'altra sulla  distanza, ciascuna delle quali assolve alla funzione di rendere meno gravoso l' espletamento di attività lavorativa da parte del dipendente addetto a turno che abbia la propria dimora in località distante, o difficilmente raggiungibile per la posizione geografica, ritenuta tale con una valutazione pattizia operata in via generale per la totalità degli occupati.
Alla luce di siffatto dato normativo contrattuale è evidente, ad avviso di chi scrive, che la ratio e la finalità ultima della norma è quella di compensare il dipendente del disagio riveniente dalla impossibilità di consumare un pasto caldo nella propria abitazione in specifiche fasce orarie e di tanto si ha conferma nel fatto che il sistema di presunzioni stabilito convenzionalmente tiene conto delle distanze o dei tempi di percorrenza impiegati per raggiungere la casa di abitazione del dipendente, perché solo così può essere garantita a quest' ultimo la possibilità di consumare il pasto nella propria abitazione, per come voluto dalla norma.
Se questa è la ratio della norma, allora, non può non ritenersi che il dipendente addetto a turni avvicendati nelle 24 ore abbia diritto al buono pasto sia quando ricorrano le condizioni di distanza e/o di tempo di percorrenza sopra evidenziati, sia in tutti quei casi in cui questi non possa oggettivamente consumare il pasto nelle fasce orarie indicate perché il turno lavorativo coincide con la fascia oraria prevista per il pasto.
Tale coincidenza oraria, infatti, impedisce al lavoratore di consumare il pasto nella propria abitazione e realizza dunque il presupposto necessario per il riconoscimento del diritto al buono pasto, a prescindere dal luogo 'in cui l'abitazione del lavoratore è ubicata e dal tempo necessario per raggiungerla.
La seconda ipotesi disciplinata alla lettera B dell' art. 19 richiamato è relativa al personale addetto al 10 o al 20 turno, che è senz' altro meno gravoso di quello precedentemente illustrato (mattino/notte).
In tal caso la norma pattizia ha riguardo solo al tempo di percorrenza, tale da non permettere la fruizione del pasto presso la propria abitazione nelle fasce orarie concordate. La contrattazione valuta dunque diversamente l' una e l'altra modalità di esecuzione della prestazione, facendo seguire l'adozione di un diverso trattamento che tiene conto della minore onerosità, sotto il profilo delle energie psico- fisiche e delle ricadute nella vita di relazione di tale modalità operativa.
Tuttavia, anche in questo secondo caso, la ratio della norma appare immutata, con l' effetto che, qualora il tempo di percorrenza non consenta al lavoratore di far rientro nella propria abitazione per consumare il pasto nelle fasce orarie indicate, ovvero quando le fasce orarie previste per il pranzo ricadano interamente nel turno lavorativo, sorge il diritto al buono pasto.
Né può ritenersi, come pure vorrebbe parte resistente, che siffatto diritto del lavoratore addetto a turni avvicendati, sia limitato ai soli casi in cui il turno lavorativo inizi o finisca nelle fasce orarie previste per il pasto.
In realtà, ad avviso di chi scrive, nelle norme contrattuali non vi è alcun elemento che possa far ritenere ciò, in quanto l'indicazione della fasce orarie 12,00-14,00 e 19,00- 21,00 non è fatta con riferimento all' orario di lavoro del dipendente, ma è fatta con esclusivo riferimento all' orario in cui deve essere consumato il pasto, per cui, tutte le volte che il lavoratore turni sta non possa consumare il pasto nella propria abitazione nelle fasce orarie sopra indicate (o perchè i tempi di percorrenza non lo permettono o perché le fasce orarie ricadono nell' orario di lavoro) matura il diritto al buono pasto.
Da quanto detto consegue che nella specie il ricorrente, per il periodo dedotto in ricorso, ha diritto ad un buono pasto per tutte le volte in cui ha prestato servizio nello turno di mattina (7.00 - 14.12; 6.58 - 14.10) e di un buono pasto per tutte le volte in cui ha prestato servizio nel 20 turno di pomeriggio (14,00 - 21,12, 14.10 - 21.22) in quanto in tali i casi la fascia oraria prevista rispettivamente per il pranzo e per la cena coincide totalmente con l'orario lavorativo rendendo impossibile la consumazione del pasto. Quanto al turno mattutino che va dalle ore 6.30 alle ore 13.42, deve precisarsi la piena fondatezza del diritto del ricorrente, atteso che, in tal caso, in cui il turno lavorativo termina nella fascia oraria concordata, considerati i tempi di percorrenza necessari a raggiungere la abitazione, situata ad una distanza maggiore di 10 km dalla sede di lavoro e pari a circa 60 km, il ricorrente è impossibilitato a consumare il pasto presso la propria dimora nella fascia oraria concordata.
Quanto ai giorni in cui il ricorrente ha prestato servizio nel secondo turno pomeridiano 13.42 - 20.17, va dato atto che, come già evidenziato nella parte narrativa della presente decisione, la resistente, nella memoria di costituzione, ha sostenuto la fondatezza del diritto del ricorrente, precisando di avere già corrisposto allo stesso, per tali giorni, n. 10 buoni pasto. Tanto non è stato oggetto di contestazione da parte del ricorrente, il quale, all'udienza del 14.12.2010, ha prestato acquiescenza ai conteggi esibiti dalla controparte, concludendo per l'accoglimento della domanda e la conseguente condanna della datrice di lavoro a corrispondere al ricorrente n. 106 buoni pasto.
Pertanto, sulla base dei conteggi elaborati dalla parte resistente - ai quali il ricorrente ha prestato acquiescenza con dichiarazione resa nel verbale dell'udienza del 14.12.2010 - l'istante ha diritto a n. 106 buoni pasto, ovverosia al loro equivalente economico, e la società resistente va condannata alla corresponsione del dovuto, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
Quanto poi al valore economico cui i buoni pasto dovranno ragguagliarsi, stante l'assenza di contestazione da parte della resistente delle allegazioni in merito compiute in ricorso, esso dovrà ritenersi pari a € 6,20.
Alla luce delle suesposte considerazioni in fatto e in diritto, il ricorso va accolto con il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla corresponsione, per il periodo dal 1.08.2009 al 28.2.2010, di n. 106 buoni, e, precisamente, di n. 1 buono per i giorni in cui ha effettuato il turno mattutino e di un buono per i giorni in cui ha effettuato il turno pomeridiano dalle 14,00 alle 21,12 e dalle 14.10 alle 21.22.
La società resistente va conseguentemente condannata a corrispondere al ricorrente n. 106 buoni pasto, nel corrispondente valore economico, oltre interessi e rivalutazione dal dì di maturazione del diritto e sino al soddisfo.
La fondatezza della domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente si fonda sulla considerazione secondo la quale, secondo i comuni principi in materia di responsabilità contrattuale, il definitivo inadempimento della prestazione comporta per il creditore la perdita della prestazione cui aveva diritto e la conseguente diminuzione della sua sfera patrimoniale (c.d. danno emergente): tale danno, senz' altro risarcibile, è rappresentato dal valore economico della prestazione.
La peculiarità della materia e la presenza di precedenti di merito di segno contrario, inducono il giudicante a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Brindisi, li 11.1.2011

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