Tribunale penale di Brindisi - Sentenza n. 003 del 24 gennaio 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice per le indagini preliminari dott. Maurizio SASO all'udienza preliminare del 10 Gennaio 2012 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di :
D. P.
LIBERA PRESENTE
P.C.: C. V. difesa dall' Avv.to Tiziana PETRACHI del Foro di Lecce
IMPUTATA
del reato p. e p. dall'art. 572 comma 1 e 2 c.p. perché, in più occasioni e con condotte, omissive o commissive, ripetute nel tempo, in modo sistematico ed abituale, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, sottoponeva la figlia minore C. V. affidata alla responsabilità e alla cura genitoriale, a gravi maltrattamenti consistiti in offese, umiliazioni, privazioni, punizioni, molteplici fatti vessatori e violenti che disconoscevano e calpestavano la dignità di persona umana della vittima; in particolare:
a) infliggeva alla stessa bambina sofferenze fisiche e morali picchiandola spesso e senza alcun motivo anche con un cucchiaio di legno a procurarle lividi su tutto il corpo;
b) la costringeva a stare per ore seduta o sdraiata sul piccolo divano dove dormiva con la coperta in testa (e proibendole di alzarsi) o con la testa tra le mani poggiata sul tavolo perché non voleva guardarla in faccia (motivazione che riferiva alla stessa bambina dicendole "bascia la capu");
c) le mostrava continuamente tutto il disamore, l'odio ed il disprezzo che nutriva nei suoi confronti, privandola di ogni punto di riferimento affettivo (anche rivolgendole per esempio, in una circostanza successiva ad un episodio di vomito patito dalla bambina, l'espressione "mueri");
d) non cucinava per lei, non la faceva sedere a tavola per il pranzo riservandole solo gli avanzi per la cena, le impediva di mangiare e di bere tanto l'acqua quanto il latte che non le somministrava adducendo una inesistente allergia alimentare al lattosio;
e) le impediva di alzarsi per andare in bagno fino al punto di farla urinare addosso;
f) non le faceva vedere la televisione e non la faceva uscire di casa e non la portava con sé nelle visite ai parenti e le riservava un trattamento discriminatorio rispetto a quello riservato alla sorella A.;
g) non si preoccupava dello stato di salute fisica e psicologica della bambina omettendo di prestarle ogni cura e di farla visitare dal medico di base.
Con queste condotte sopra descritte cagionava per colpa alla piccola V. lesioni personali gravi procurandole uno stato di denutrizione e malnutrizione che impediva un regolare sviluppo ed accrescimento nella statura e nel peso corporeo (notevolmente inferiori alla media) e nella capacità cognitive e di apprendimento, nonché un indebolimento permanente della funzione visiva consistente in una grave miopia pari a diverse diottrie per ogni occhio (conseguente al distacco traumatico della retina provocato da percosse).
Fatti commessi in Francavilla Fontana, fino al 24 novembre 2004 (prescrizione ordinaria 24/11/2012).